IACSP
International Association
Counterterrorism
and Security Professionals
STUDIO PERITALE FORENSE
Specialista in analisi Fonica e Forense
Specialista in Fonetica Forense
Prof. Dott. Maurizio Cusimano
Già consulente emerito di alcune Procure della Repubblica.
Presente a Napoli, Caserta, Roma, Torino, Palermo, Milano, Bologna, Parma, Reggio Calabria.
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"E' un errore capitale teorizzare prima di avere i dati.
Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per
adattarli alle teorie, invece di adattare
le teorie ai fatti"
Sherlock Holmes
Numero Unico 351/9773055
mail: info@peritofonico.it
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Va da sé che il perito debba avere un bagaglio professionale più ampio e complesso rispetto all’ordinaria esperienza maturata nel settore delle investigazioni o, più nello specifico, quale “operatore addetto alle intercettazioni”, così da consentire a questi valutazioni più ampie rispetto alla prassi consuetudinaria, ove necessario documentando con considerazioni scientifiche il contenuto delle proprie argomentazioni.
Competenza che, analogamente, dovrebbero avere i consulenti tecnici delle parti i quali, una volta disposta la perizia potranno fornire un apporto scientifico utile al giudice per la formulazione dei quesiti.
Proprio questo ultimo aspetto, cioè il “quesito”, alle volte non trova analitico compendio nell’affidamento dell’incarico, in taluni casi conferito con il sintetico richiamo alla norma che prevede la “trascrizione integrale delle registrazioni”, senza considerare le tante criticità che caratterizzano, ad esempio, le intercettazioni tra presenti, quelle supportate dalla video ripresa, o le tantissime interazioni comunicative ricche di espressioni gergali e varietà dialettali.
Attività trascrittiva, questa, compendiata all’art. 268, comma 7 c.p.p. secondo le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie prevedendo, altresì, nel giudizio di appello alcune eccezionali ipotesi di nuovo ascolto delle intercettazioni, regolato dall’art. 603 c.p.p. .
Trascrizione che potrebbe essere conferita al perito anche in forma parziale senza che ciò implichi alcuna nullità.
Ed è qui che la scientificità della prova nel dibattimento vede il contraltare delle parti, allorquando ammessa la perizia nel dibattimento, è a queste concessa la facoltà di presentare, anche senza citazione, i propri consulenti.
Sotto il profilo tecnico giuridico, l’esame dei periti e dei consulenti avviene secondo le regole fissate per i testimoni, con la facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche d’ufficio.
Netto distinguo riguarda la “formula di giuramento” del testimone rispetto a quella osservata dal perito, laddove il primo con la propria deposizione si impegna “a dire tutta la verità ed a non nascondere nulla di quanto a (personale) conoscenza”, mentre il secondo, con lo “svolgimento dell’incarico”, si impegna ad adempiere al proprio “ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”.
Negli ultimi anni, anche grazie alla maggiore fruibilità dei dati attraverso il processo di digitalizzazione, si è assistito ad un ricorso esponenziale delle intercettazioni di comunicazioni e, da qui, l’esigenza del giudice di attingere sempre più frequentemente all’istituto ex art. 268, comma 7 c.p.p., con la consegna ai periti di una mole impressionante di reperti fonici da “sbobinare”.