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and Security Professionals
STUDIO PERITALE FORENSE
Specialista in analisi Fonica e Forense
Specialista in Fonetica Forense
Prof. Dott. Maurizio Cusimano
Già consulente emerito di alcune Procure della Repubblica.
Presente a Napoli, Caserta, Roma, Torino, Palermo, Milano, Bologna, Parma, Reggio Calabria.
INCARICHI IN TUTTA ITALIA
"E' un errore capitale teorizzare prima di avere i dati.
Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per
adattarli alle teorie, invece di adattare
le teorie ai fatti"
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Numero Unico Nazionale 351/9773055
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Prof. Maurizio Cusimano, Perito a Chi l'ha Visto?
Servizi e Consulenze nella Fonica Civile
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Impatto Acustico, previsione e valutazione
Nella L. 447/95 è introdotta la valutazione di impatto acustico
ambientale, da eseguire per tutte le attività potenzialmente
rumorose (quindi anche per una qualsiasi attività che possiede
solo un condizionatore, macchine per la produzione,
frigoriferi). La valutazione si svolge nel seguente modo:
sopralluogo presso l’esercizio stesso per accertare lo stato dei
luoghi e per identificare la posizione delle sorgenti e
recettori sensibili
misurazioni fonometriche per valutare il livello di emissione ed
immissione sonora e per verificare il criterio differenziale
(ossia se al recettore il livello sonoro supera di 5 o 3 dB -
rispettivamente di giorno o di notte - il livello del rumore
residuo);
se le emissioni sonore non superano i limiti, il tecnico
competente provvederà a dichiarare in una relazione che
l'impatto acustico dell'attività rientra nei limiti delle
normative vigenti;
se le emissioni sonore superano i limiti, il tecnico competente
progetterà un intervento di risanamento o bonifica del rumore e
successivamente effettuerà altre misure;
il richiedente dovrà provvedere a consegnare al Comune di
appartenenza una copia della relazione tecnica firmata dal
tecnico competente e un'altra da archiviare presso la sede
dell'attività rumorosa.
Da molti comuni è richiesta anche una relazione di "Previsione
di Impatto Acustico" o una "Dichiarazione di Impatto Acustico"
da effettuare in via preliminare, quindi mediante modelli di
calcolo previsionali del rumore (da certificare comunque in una
seconda fase con le misure fonometriche).
Requisiti acustici passivi e classificazione acustica degli
edifici
Il DPCM 05/12/97 sulla "Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici" stabilisce una serie di parametri da
rispettare nella costruzione dei nuovi edifici. In particolare,
sono definiti l’indice del potere fonoisolante (R’w) e il
Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n,w) che
dovrebbero esserci tra diverse unità abitative, l’Indice di
isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nt,w) (che è
un indice di isolamento acustico con l'esterno, dove quindi
rientra la qualità degli infissi, etc) e il Rumore degli
impianti a ciclo continuo e discontinuo (LASmax, LAeq) (che è
determinato ad esempio anche dal rumore degli scarichi e delle
tubazioni dei bagni).
Le procedure per la realizzazione di immobili conformi al
DPCM05/12/97 iniziano dalla progettazione e dalla successiva
richiesta di "permesso di costruire". I responsabili degli
uffici tecnici comunali, che rilasciano il "permesso di
costruire", devono verificare la congruenza del progetto con il
regolamento edilizio e la legislazione in vigore, incluso il
DPCM 05/12/97. I regolamenti edilizi dovrebbero quindi recepire
o almeno menzionare il decreto. Per attestare il rispetto dei
requisiti acustici, in alcuni casi è richiesto un progetto
acustico, in altri un'autocertificazione o l'utilizzo di
soluzioni conformi.
Una volta realizzato l'immobile, viene chiesta l'agibilità. In
questa fase può eventualmente essere richiesto il collaudo
acustico. La responsabilità della conformità delle opere a
quanto previsto in sede di progetto spetta al committente e al
costruttore, oltre che al direttore dei lavori.
Eventuali sanzioni?
Il DPCM 05/12/97 non prevede sanzioni amministrative dirette nel
caso di mancata verifica dei requisiti acustici passivi. Il
comma 3 dell'Art. 10 della L. 447/95 tuttavia, prevede che "la
violazione ... delle disposizioni dettate in applicazione della
presente legge dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai
comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000."
Sembrerebbe quindi che il recepimento del DPCM 05/12/97
all'interno di leggi regionali o regolamenti edilizi possa
introdurre anche lo strumento delle "sanzioni amministrative".
Il mancato rispetto dei valori limite previsti dal decreto, in
realtà, può determinare conseguenze di gran lunga superiori alla
semplice sanzione amministrativa, determinando, in caso di
contenzioso, il ripristino dei requisiti previsti o un
risarcimento basato sulla diversa valutazione economica
dell'immobile. Non essendo sempre attuabile il ripristino dei
requisiti, solitamente si procede ad un risarcimento che viene
stabilito, caso per caso, sulla base del danno subito e della
tipologia e valore dell'immobile.
Classificazione acustica degli edifici, UNI-11367
Vista la difficile applicabilità del DPCM 05/12/97 e la L.
07/07/2009 che ne limita la forza, in attesa di un riordino
della materia, la nuova normativa UNI-11367 (che necessita
ancora di un decreto attuativo), in parallelo con l'esperienza
nel settore energetico, "definisce, in riferimento ad alcuni
requisiti prestazionali egli edifici i criteri per la loro
misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce
inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno
dei requisiti), per l'intera unità immobiliare".
Il Tecnico Competente in Acustica
La figura professionale di "tecnico competente in acustica
ambientale" è istituita dall' art. 2, commi 6 e 7 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico",
quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo
e di risanamento dell'inquinamento acustico nell' ambiente
esterno e abitativo.
Il DPCM dei 31/3/98 ha indicato i criteri generali per
l'esercizio di tale attività.
Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la
figura del "tecnico competente" per lo svolgimento di alcune
tipologie di attività nel campo dell'acustica ambientale, in
particolare:
il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico" prevede che l'attività di misura sia
eseguita da un "tecnico competente";
il DPCM 16 aprile l999, n. 215 "Regolamento recante norme per la
determinazione del requisiti acustici delle sorgenti sonore nei
luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e
nei pubblici esercizi" stabilisce che l'attività prevista agli
artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un "tecnico competente".
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